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SULLA LEGISLAZIONE DI DRACONTE

(Cont. do n.o 11, pag. 684)

La competenza giudiziaria relativamente agli accennati delitti erà dei pasikeis e degli èpéta. Agli uni spettava la funzione espressa dalla parola zav, significante-secondo il linguaggio antico-istruire, presiedere il giudizio [mentre il senso più recente é quello di giudicare (1)]. Agli altri spettava dayvvat, cioé giudicare, decidere.

Basiλsię non possono essere l'arconte Baskets soltanto. Ma devon essere non diversi dai Bastλ menzionati nella legge d'amnistia Soloniane (Plut., Solon. 19; cf. anche lo psephisma di Patrokl. apd. Andokid, de myster. 18). E con molta probabilitá, sono i 4 quλoßasthets (2) che con l'arconte Baskeús compariscono fin nel IV secolo con alcune attribuzioni giudiziarie nel Pritaneo (3). Bisogna peró notare, che i ẞasiλai dell'axon Dracontiano non erano un tribunale, ma istruivano, dirigevano il processo, e determinavano da quale tribunale dovesse il fatto essere giudicato. Cioé presiedevano i tribunali, quello degli épétat e gli altri. Si puó sul proposito richiamare l'attenzione

(1) Com'é nella recente redazione della legge citata da Demosth. (c. Aristokr. 22) a proposito della competenza della bule areopagitica. Non bisogna trascurare di fare questa differenza di significato secondo il tempo; e quindi non é lecito credere la legge predetta posteriore alla legge di Draconte e neppure a Solone (nella cui legge d'amnistia é detto dixázev secondo il linguaggio recente).

(2) Vedi Aristot., Polit. VI, 8, p. 1322 b.; e anche Dittenberger, Sylloge II, 616, v. 22.

(3) Aristot. 10. o. LVII, 4; Demosth. c. Aristokr. 76 etc. Cf. specialmente Dareste, Recueil etc. p. 12 sg. Che questo Tribunale del Pritaneo del IV secolo debba corrispondere a quello del tempo presoloniano (Plut., Solon. 19), lo credono molti. Vedi Keil, Die solon. Verfassung., 1892, p. 109 sgg. E contra, Busolt, Griech. Gesch. Il2, 159 sgg., che si fonda sopra un dato erroneo, che cioé il detto tribunale si occupasse dei crimini di tirannide.

VOL. XLVII, N.o 12-DEZEMBRO DE 1900.

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sulla citata legge di Solone intorno all'amnistia, dalla quale furono esclusi ὅσοι ἐξ Ἀρείου πάγου ἢ ὅσοι ἐκ τῶν ἑφετῶν ἢ ἐκ πρυτανείου καταδικασθέντες ὑπὸ τῶν βασιλέων κτλ: Qui sembra che i βασιλεῖς piuttostoché col Pritaneo in particolare, si debbano connettere generalmente coi tre tribunali, cioé sia da credere che gli esclusi fossero coloro ch'erano stati giudicati da uno dei tre tribunali, presieduti ciascuno dai fastλss (1).

La competenza del collegio degli prat (dei 51 anziani) (2) si riferiva all'omicidio non premeditato (§ 1.o, vedi § 8.°) ea tutto quanto avesse con ció attinenza e dipendenza (nella alossis 2.0), e al caso di omicidio di chi commise un omicidio non premeditato (§ 6.o, vedi sopra, p. 11). Questo tribunale giudicava della βούλευσις relativa all'omicidio μὴ ἐκ προνοίας, della quale secondo noi, si tratta nel § 1.0. Dell'altra specie di Bolos nulla vieta di ritenere che come dell'omicidio premeditato, si occupasse la bule Areopagitica (3). Anche ammettendo che la pouλests cui accenna il § 1.o, sia generica e comprenda anche il reato premeditato, non é necessariamente incluso, cli'essa fosse di competenza degli ta in tutto. Spettava ai ẞassis determinare, volta per volta, chi dovesse giudicare, e rimettere la questione alla decisione degli stat, ove si trattasse dell'omicidio non premeditato (vedi anche § 2.°). Più tardi si conoscono le attribuzioni degli itat estese ad altri casi. A loro apparteneva anticamente la giurisdizione sugli omicidi impuniti, cui accenna l'axon Dracontiano. Questa competenza pare acquista posteriormente; cioé sembra che sia stata prima sull'omicidio xoústos, poi per estensione, sul dixatos. A poco a poco si indeboli il diritto della vendetta, con la sostituzione della pena dell'esilio, e dell'assoluzione (4).

Che del povos iz povoías e di altri reati gravi si occupasse anche allora la bule Areopagitica (ben differente dagli efeti) non si deve escludere, e bisogna ammettere che questo tribunale antico (senza dubbio anteriore a Solone) siasi conservato sempre (1 bis). Poiché il silenzio nel rimastoci axon della

(1) Forse ebbero più tardi i ẞasikeis ó quλoßasthets competenza soltanto nel Pritaneo, e formarono questo tribunale (v. p 739, n. 2).

(2) Rimandiamo ai lavori sugli efeti e sull'areopago, specialmente del Lange e del Philippi, e all'opera giá citata del Gilbert.

(3) Quanto al veneficio vedi innanzi.

(4) Nel caso del póvo; di uno schiavo cui pare si riferisca il § 9.o della legge, la competenza potrebbe essere piuttosto della bule. La qual cosa infirmerebbe l'opinione di chi nega la giurisdizione di essa almeno ei casi contemplati dalla legge predetta.

legislazione Dracontiana (1) non dice nulla in contrario (2). Anzi si puó con Demostene (c. Aristokr. 22) ammettere come legge Dracontiana, certamente antica (3), quella relativa alle attribuzioni della bule Areopagitica (4).

Gli avvelenamenti seguiti da morte rientrerebbero veramente nei casi della Boots, intesa nel senso più ampio dell'istigazione, ma comunemente si identificavano con gli omicidi. E come questi, dovevano essere sotto la giurisdizione o della bule Areopagitica o degli efeti. Se nella legge citata da Demosth. (1. c.) l'Areopago ha giurisdizione sui reati di veneficio mortale e senz'altra specificazione, puó ritenersi o che ció avvenisse solo in etá recente ovvero che la dizione di Demostene non sia precisa e che si debba intendere che qui si tratti di veneficio intenzionale solamente, come il testo medesimo ce ne dá l'impressione (5). Nell'altro caso, di veneficio involontario-e in ogni modo, in epoca più anticala giurisdizione era per diritto degli efeti (6). Cosi p. es. nel caso cui si riferisce l'orazione di Antifonte Epì TOU XOPEUTOũ, che fu giudicato dinanzi al Palladio.

Da quanto si é veduto, risulta che giá era penetrata nel

(1) Da ció furono indotti gli autori (Plut., Solon, 19) a negare l'esistenza della bule prima di Solone (vedi Busolt, Griech. Alt.2, p. 143).

(2) Dal fatto che nell'a. 409-8 fu pubblicato solamente l'axon relativo all'omicidio premeditato sul quale avevano giurisdizione gli efeti, non si deve ricavare che l'altro o gli altri axones, nei quali si riguardavano l'omicidio volontario o altri reati gravi, non fossero pubblicati perché oramai la giurisdizione fosse passata dagli efeti alla bule (Dareste, Recueil, p. 21). Tale pubblicazione non si fece, probabilmente perché era inutile pubblicare disposizioni, identiche a quelle in uso.

(3) Benché il testo sia più recente. Infatti dixάɛ ha qui il significato recente (v. sopra, p. 737, n. 1).

(4) Sulle quali cf. G. De Sanctis, op. cit., p. 183 sgg. (1 bis). E non sia stato abolito o limitato nelle sue attribuzioni da Draconte. (Cf. il recente lavoro di I. Hofmann, Studien zur drak. Verf., Progr. Straubing, 1899, p. 29 etc.).

(5) Un'accusa di veneficio, giunta dinanzi alla bule, finí coll'assoluzione (Aristot., magna mor., 1188 b.), perché si costató che il fatto non era stato intenzionale. Questo prova non che qualunque specie di veneficio si dovesse giudicare dalla bule, ma piuttosto, che l'accusa fu presentata sotto il titolo di veneficio volontario, che si vide poi non esser tale.

(6) Per altro spettava, come abbiamo detto, ai ẞasıλɛię rimandare, volta per volta, la causa al giudizio degli efeți o della bule.

diritto la fondamentale distinzione dell'omicidio u povolas da quello iz povolas. Ma nella prima idea erano comprese e confuse varie forme (dell'omicidio involontario, dell'indiretto) (1), ed era quindi un'idea ancora negativa.

Durava ancora il diritto primitivo della vendetta della famiglia, ma era di molto temperato giá dall'influsso benefico della religione dall'intervento dello stato. Pertanto la nostra legge corrisponde ad un non lieve progresso rispetto all'etá Omerica.

le

Prima della legge, esisteva certamente l'aides (ma la clausola sull'effetto retro attivo mostra che, almeno negli ultimi tempi, non era stato questo beneficio regolarmente osservato). Più antiche erano anche le magistrature: il Bathsús, che per βασιλεύς, sue attribuzioni sacre aveva competenza sulle δίκαι φονικαί; 1 Basıλsiş ó puhoßasthet; (v. sopra); e la bule Areopagitica. Anche anteriormente dev'essere stato istituito il collegio dei 51 ¿pital (2), e per effetto di lungo sviluppo; quantunque se ne attribuisca la creazione a questa legge (3), senza fondamento. In ogni modo, nulla si può ricavare dal testo della legge, dove glita sono menzionati semplicemente, e nulla quindi gli antichi ne potevano sapere (perché niente apprendevano dalla legge). Nella redazione della legge, fatta verso la fine del V secolo, erano indicati gli pita tanto noti, senz'altro; onde non si può dire che cosa ne fosse di loro due secoli prima. Forse potrebbe assegnarsi alla loro istituzione un'etá non molto lontana da quella dell'origine dei 6 tesmoteti, se non uguale, qualora fosse ammissibile un rapporto comune ad ambedue i collegi (4), cioé il rapporto del numero delle tre classi, e fosse credibile che anche le due classi dei georgi e

(1) Nell'axon Dracontiano si accenna anche all'omicidio per legittima difesa. Non si parla di quello involontario impunito (com'é in Demosth., c. Aristokr. 53). Non pochi scrittori recenti fanno una certa confusione tra il póvos non premeditato punito con l'esilio, l'omicidio non soggetto a pena, e l'altro involontario.

(2) Sulle varie questioni dell'origine, etimologia e significato della parola etc. vedi i testi in Busolt, Griech. Gesch. II2, 234, n. 1.

(3) Cioé a Draconte secondo la tradizione, naturalmente (Poll. VIII, 125; cf. Tim., Lex. Plat., 127).

(4) Non é accettabile per gli efeti il rapporto con le 4 puλaí (cioé 51=(4X4+1)×3), per la semplice considerazione che il collegio dei 51 doveva riunirsi tutto, non per 1/3 rispettivamente, in ognuno dei luoghi assegnati secondo la natura del reato, e infatti nella legge Dracontiana, che tratta dell'omicidio non premeditato, sono menzionati i 51 ¿pétat.

demiurgi avessero ingerenza almeno --secondo noi-passiva, nell'elezioni alle cariche degli efeti e dei tesmoteti (1).

Dunque la legislazione scritta attribuita a Draconte rappresenta, in complesso, il diritto come si era evoluto in un lungoperiodo di tempo. Essa cioé conservó le regole del diritto consuetudinario, chiarendole e fissandole, imponendo l'obbligo generale della osservanza, val quanto dire, dando il carattere e valore di legge.»

In questo consiste la grande innovazione, non esclusa qualche modificazione nella procedura; ma su tutto regna forte dubbio.

La codificazione (2) é attribuita dalla tradizione all'opera di un solo, e senza dubbio impropriamente. Giá nel secolo VII (3) esisteva il collegio dei ota (4), incaricati di stabilire per iscritto, applicare e sviluppare i principi del diritto consuetudinario (a) (5).

L'attivita lenta e successiva di questa magistratura venne riassunta nel nome leggendario di Draconte (6).

Di lui la tradizione non posteriore al V secolo, nulla quasi conosceva (7). Solo si sapeva, che costui era stato prima di

(1) Busolt, op. e vol. cit., 179, nota.

(2) Che risponde alle necessità dello sviluppo storico, e in parte anche alle tendenze ed aspirazioni delle classi inferiori. Certamente fu per le classi non aristocratiche il principio dell'emancipazione sociale e politica. (3) Posteriormente, secondo À0. noλ. III, all'introduzione dell'arcontato annuo, posta dai cronografi nell'a. 683-2. Ma puó tale istituzione dei tesmoteti esser avvenuta prima di quest'época (vedi Meyer, Forsch. zur, alt. Gesch., II, p. 532).

(4) L'istituzione del quale segna un progresso delle classi inferiori, ove ammettiamo in base al numero messo in relazione con quello delle tre classi, un'ingerenza almeno passiva delle inferiori (v. indietro, p. 741). Cf. nota 2.

(5) Cf. 10. oλ. III, 4. Vedi particolarmente E. Herzog, Zur Verwaltungsgesch. des attisch. Staats, Diss., 1897, p. 10 sg.

(6) Crediamo superfluo discutere se realmente l'opera personale di questo tesmoteta rivestito di poteri straordinari si limitasse a raccogliere e forse a compiere l'opera dei tesmoteti (Busolt, Griech. Gesch., II2, 177, 223, n. 1; 224, n. 1), o si estendesse a determinare per la prima volta principi di diritto, dando loro forza di legge (vedi Ziehen, in rheinisch. Museum LIV, 3, p. 335 sgg.).

(7) La leggenda sulla sua crudeltá sorse non dell'espressione vópo povizoi interpretata col tempo erroneamente (nel senso di leggi sangui

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